Art. 5.
(Responsabilità civile).

      1. A chiunque detiene cani pericolosi è fatto obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, il cui massimale e il cui periodo minimo di durata sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.